Contributo per lo statuto regionale (2003)

Conferenza Episcopale Marchigiana

COMMISSIONI ECCLESIALI REGIONALI

PROBLEMI SOCIALI E LAVORO – FAMIGLIA – GIOVANI – SCUOLA – CARITA’ – SANITA’

CONTRIBUTO PER LO STATUTO DELLA REGIONE MARCHE

10 settembre 2003

Siamo grati per l’occasione che ci è offerta di esprimere, in rappresentanza delle comunità ecclesiali marchigiane, il nostro pensiero sulla bozza dello Statuto Regionale.
Il nostro intento, come cristiani della Chiesa cattolica che è nelle Marche, è semplicemente quello di partecipare alla costruzione e allo sviluppo della società regionale, dando voce alla memoria del lungo cammino del popolo che abita in questa terra: pensiamo, infatti, che lo Statuto deve essere “del” popolo e “per” il popolo, interpretando fedelmente la sua storia e i suoi sentimenti.
Il nostro contributo, pertanto, è un servizio che lealmente offriamo in qualità di cittadini, che conoscono la storia e insieme usano la “ragione” per trovare regole giuste per la vita della società e principi orientativi che tutelino la dignità di ogni persona.
La nostra “ragione”, si sa, è illuminata dal Vangelo di Gesù, che in questa terra marchigiana ha prodotto storia, cultura, arte e progresso sociale: anche in questo e per questo ci sentiamo voce della stragrande maggioranza dei marchigiani e vogliamo essere serenamente servi del vero bene del nostro popolo.
Così nascono le nostre osservazioni e proposte, che offriamo agli organi istituzionali della Regione Marche, a tutti i credenti e a tutti i cittadini, per favorire il dialogo e il dibattito e per far crescere in ciascuno la responsabilità di partecipare alla realizzazione del bene comune.

L’identità regionale

Siamo persuasi che lo Statuto dovrebbe valorizzare i tratti distintivi della realtà marchigiana.
A questo fine, ci pare necessario che nel preambolo venga inserito un riferimento al patrimonio religioso del cristianesimo, che, accanto alla tradizione civile, culturale, comunitaria, segna profondamente l’esperienza delle popolazioni marchigiane. Senza questo riferimento non si darebbe compiutamente conto dei valori e degli eventi dai quali lo Statuto trae ispirazione. Nella parte normativa dello Statuto, la Regione dovrebbe invece impegnarsi a sostenere le iniziative collegate alla tradizionale identità culturale, sociale e religiosa delle Marche.
L’identità regionale è connotata profondamente anche dai princìpi di sussidiarietà e di solidarietà. Sarebbe perciò opportuno richiamarli nel punto in cui il preambolo allude all’impegno che il Consiglio regionale assume nell’adottare lo Statuto. In questo modo si chiarirebbe fin dall’inizio che l’azione della Regione si radica su questi due fondamentali princìpi costituzionali.
Meritano, inoltre, di essere richiamate la tradizione comunale e la connessa vocazione all’autogoverno che hanno caratterizzato la storia regionale. Tanto più che a questa tradizione si accompagna il forte radicamento comunitario delle popolazioni marchigiane.
Un altro cardine dell’identità marchigiana è rappresentato dalla famiglia. Non si comprende la società marchigiana se non si riconosce il ruolo primario che in essa ha svolto e svolge la famiglia. È anche per questo che nello Statuto va esplicitamene richiamato l’art. 29 della Costituzione che definisce la famiglia “società naturale fondata sul matrimonio”. Va inoltre precisato che la Regione riconosce la famiglia come luogo di educazione e di crescita delle persone che la compongono e, per questo motivo, la pone al centro del sistema dei servizi sociali, il che equivale a considerare la famiglia come soggetto di diritto, interlocutore privilegiato delle politiche regionali.
Ancora, la bozza di Statuto rileva giustamente la tradizionale operosità delle popolazioni marchigiane senza evidenziare, però, il valore sociale del lavoro che non è solo strumento di autorealizzazione personale ma anche mezzo di progresso sociale. Relativamente al lavoro, il documento non fa cenno a un impegno della Regione a sostenere la condizione delle madri lavoratrici che coniugano il lavoro con l’impegno in famiglia. Più esplicito, poi, potrebbe essere il riferimento all’accoglienza nei confronti dei lavoratori immigrati che con il loro lavoro contribuiscono alla crescita della nostra economia.
Per altro verso, tale tradizionale operosità si è tradotta in una diffusa capacità imprenditoriale che merita di essere evidenziata nello Statuto, non senza accennare alla circostanza che nella concreta esperienza marchigiana è la famiglia il soggetto imprenditoriale per eccellenza. Un accenno merita inoltre la questione della sostenibilità di questo modello di sviluppo e delle sue ricadute sul piano sociale, economico, ambientale.
Pure il riferimento alla cultura e alla ricerca scientifica e tecnologica merita di essere sviluppato, quanto meno estendendo il sostegno alla ricerca in campo antropologico ed etico ed impegnando la Regione a sostenere le istituzioni culturali presenti nel territorio regionale. In questo contesto va riservato un accenno alla necessità di rafforzare e sostenere il pluralismo del sistema dell’informazione locale che costituisce un soggetto importante della vita culturale regionale.
Relativamente al diritto allo studio, la Regione dovrebbe impegnarsi a tutelare il pluralismo delle istituzioni scolastiche nella prospettiva di un sistema scolastico integrato, a garanzia del diritto–dovere dei genitori di scegliere liberamente l’educazione dei propri figli. Accanto a ciò potrebbe ben figurare un’attenzione particolare nei confronti dei giovani soprattutto se in situazione di disagio.

Alcuni principi statutari

Persona – La Costituzione mette il principio personalista al centro del sistema dei diritti fondamentali e delle libertà. Il potere pubblico non è un fine, ma un mezzo per servire la persona. È per questo che nello Statuto dovrebbe trovare spazio l’esplicita enunciazione del rispetto della dignità della persona umana e dei suoi inalienabili diritti fra i quali figura la tutela della vita.
Accanto alla singola persona vanno valorizzate le formazioni sociali nelle quali la persona si trova ad operare, così come prescrive l’art. 2 della Costituzione italiana.

Sussidiarietà – Ora che la sussidiarietà è prevista dalla Costituzione, la Regione Marche dovrebbe dare maggior risalto a questo fondamentale principio che regola l’azione dei pubblici poteri. Lo Statuto dovrebbe precisare la portata del principio stabilendo che la Regione informa ad esso la propria azione legislativa e amministrativa.
Il principio va inteso tanto nella sua accezione verticale, che opera nel rapporto fra livelli di governo e quindi in particolare nel rapporto della Regione con gli enti locali, quanto nella sua accezione orizzontale in forza della quale la Regione riconosce, favorisce e promuove l’autonoma iniziativa dei cittadini, sia come singoli sia nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità.
Sulla base della sussidiarietà orizzontale la Regione dovrebbe intervenire solo laddove l’autonoma iniziativa dei cittadini non consenta di garantire il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione dei cittadini all’organizzazione sociale.
Sempre sulla base della sussidiarietà orizzontale la Regione dovrebbe impegnarsi a valorizzare le iniziative di solidarietà familiare e di volontariato, nonché di tutte le forme associative e cooperative. Su questo punto può essere utile ricordare una recente legge statale di riforma dell’ordinamento dei poteri pubblici secondo cui, in base al principio di sussidiarietà, occorre “favorire l’assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità” (legge 59/1997, art. 4 co. 3 lett. a).
Se preso sul serio, il principio comporta un diverso concetto di servizio pubblico che non è tale perché è erogato direttamente dalla pubblica amministrazione, ma è tale perché destinataria ne è la collettività a prescindere dal soggetto che lo eroga. Così inteso, il principio di sussidiarietà deve trovare puntuale attuazione nelle procedure della programmazione.

Partecipazione – Al pari del principio di sussidiarietà, nello Statuto dovrebbe essere rafforzato il principio della partecipazione. Naturalmente il principio vale per tutti i settori dell’attività regionale. Qui ci preme sottolineare la necessità che venga favorita la partecipazione dei cittadini, delle famiglie e delle associazioni ai processi decisionali sulla salute che è un bene fondamentale per la persona e la collettività.
In campo economico si potrebbe pensare ad organismi che istituzionalizzino il contributo delle associazioni di interessi alla definizione della politica regionale. Più in generale, nelle procedure della programmazione vanno previste sedi appropriate di partecipazione dei soggetti rappresentativi della società civile.
Nella logica della partecipazione si inscrive anche il referendum, tipico strumento di democrazia diretta. A questo riguardo pare poco opportuno introdurre limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla Costituzione, in particolare relativamente al quorum di partecipazione (cosiddetto quorum strutturale). Allo stesso modo il diritto di iniziativa legislativa potrebbe essere esteso anche a soggetti collettivi come alcune formazioni sociali.

Solidarietà – Dato che il principio solidaristico connota l’identità regionale, la Regione deve assumerlo come criterio giuridico da tradurre in atto nella legislazione e nell’azione amministrativa. Questo comporta, per fare solo un esempio, che la tutela della salute deve prevalere sulle ragioni dell’economia.
Relativamente alle politiche sociali la bozza di Statuto sembra imboccare la strada dell’enunciazione delle categorie svantaggiate. Tuttavia, più che sulle categorie, la cui individuazione corre sempre il rischio di incompletezza, magari rispetto a bisogni che intervengano in un momento successivo, l’attenzione va posta sulle singole persone in situazione di bisogno. In questo quadro, occorre evitare la burocratizzazione dei rapporti sociali.
Più in generale, pensiamo che la Regione dovrebbe impegnarsi a conservare e rafforzare il sistema di protezione sociale richiamando nello Statuto i princìpi di universalità delle prestazioni e di equità.
In questa prospettiva si inserisce l’esigenza di un sistema fiscale equo. L’obiettivo è garantire un’imposizione equilibrata tra cittadini singoli e nuclei familiari, tenendo conto non soltanto del reddito familiare, ma anche del numero dei componenti la famiglia.
Da ultimo, lo Statuto non dovrebbe trascurare che un altro piano di sviluppo della solidarietà è costituito dal rapporto fra i diversi territori della Regione.

Responsabilità – Sulla base del principio di responsabilità vanno preferite quelle forme di governo che consentono agli elettori di scegliere i vertici dell’apparato in modo che, alla fine della legislatura, gli stessi elettori siano direttamente in grado di valutare l’operato del governo regionale. È bene che la scelta del governo regionale sia direttamente nelle mani dei cittadini.
In forza del principio di responsabilità si pone inoltre l’esigenza di una chiara divisione dei compiti fra Giunta regionale, organo esecutivo, e Consiglio regionale, organo legislativo.
Compito precipuo del Consiglio regionale è legiferare e controllare l’esecutivo. Il nuovo art. 117 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa regionale nuove e importanti materie, motivo per cui il Consiglio dovrà attrezzarsi per affrontare al meglio l’importante compito normativo che l’attende. A tal fine non serve tanto aumentare il numero dei consiglieri regionali, quanto dotarsi di apparati tecnici che sappiano validamente sussidiare il lavoro del Consiglio.
Compito precipuo della Giunta è dare esecuzione alle leggi regionali utilizzando al meglio le risorse pubbliche per dare migliori risposte ai bisogni dei cittadini.
Nello Statuto vanno conseguentemente disciplinati in maniera più precisa i rapporti fra regolamenti e leggi considerando che ragioni di efficienza chiedono che il governo regionale disponga degli strumenti normativi per assolvere alla funzione esecutiva.

Imparzialità – Da ultimo vogliamo ricordare che la Regione deve essere al servizio di tutti i cittadini, qualunque idea, fede, convinzione essi professino. Andrebbe perciò rafforzato il riferimento alla necessità che l’azione amministrativa sia imparziale. A tal fine è necessario che tutti i funzionari regionali agiscano al servizio dell’interesse generale piuttosto che di interessi particolari.
Relativamente all’azione amministrativa, lo Statuto dovrebbe dar corpo all’indicazione costituzionale secondo cui le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che si renda necessario spostarle ai livelli superiori di governo, il che, fra l’altro, comporta l’adozione di un modello di Regione caratterizzato da più ridotti apparati burocratici.
E’ necessario, inoltre, che l’azione amministrativa sia realmente trasparente e che i destinatari dei provvedimenti possano in ogni momento avere informazioni sul procedimento e far valere il loro punto di vista.
In questo quadro va visto con molto favore la figura del difensore civico i cui poteri dovrebbero essere precisati già nello Statuto assieme a modalità di elezione che ne consentano l’effettiva indipendenza dal potere politico.

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